Art. 3.
(Installazione delle macchine
distributrici).

      1. Gli istituti scolastici di istruzione superiore e universitari nonché gli esercizi e i locali di cui all'articolo 2, comma 3, provvedono all'installazione delle macchine distributrici di profilattici entro tre mesi dalla informativa del Ministro della salute di cui al citato articolo 2, comma 1, oppure entro tre mesi dall'inizio della loro attività.